Articolo 49 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 48Articolo 50
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22 dicembre 1933
Art. 49.

Gli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.
Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.
Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonche' tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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