Articolo 111 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 111.

( Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).

Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potra' essere conferito il titolo di « professore emerito », qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualita' di professori ordinari; il titolo di « professore onorario » qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.
Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facolta' o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.
Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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