Articolo 110 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 109Articolo 111
Versione
22 dicembre 1933
>
Versione
9 agosto 1950
Art. 110.

( Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 23, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

I professori, compiuto il 75° anno di eta', vengono collocati a riposo.

Coloro che compiono il 75° anno di eta' durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 OTTOBRE 1947, N. 1251, COME MODIFICATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 498))

I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di eta' di cui al comma primo, non sono piu' in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.
Entrata in vigore il 9 agosto 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente