Articolo 199 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 198Articolo 200
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22 dicembre 1933
Art. 199.

( Art. 98, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).

Alle Universita' e agli istituti superiori liberi si applicano le norme contenute nel Titolo I, sezioni I, II e III, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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