Articolo 56 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 55Articolo 57
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22 dicembre 1933
Art. 56.

( Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 ).

Le Universita' e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreche' non trattisi di contestazioni contro lo Stato.
Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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