Articolo 147 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 147.

( Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Universita' e gli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorita' accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.
Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.
Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorita' accademiche e udito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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