Articolo 70 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 70.

( Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, commi 1° a 7°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).

La commissione giudicatrice e' composta di cinque membri.
La Facolta' o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso.
Le Facolta' e le Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facolta' o la Scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia.
Agli effetti di cui al comma precedente le Facolta' di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facolta' di giurisprudenza, le Facolta' di medicina veterinaria come Facolta' di medicina e chirurgia, le Facolta' di architettura come Facolta' d'ingegneria, e le Facolta' di agraria come Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso.
Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo.
I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.
I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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