Articolo 52 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 51Articolo 53
Versione
22 dicembre 1933
Art. 52.

(Art. 72 decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 49, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931. n. 1227).

Il presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Universita' o Istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente