Articolo 55 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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Versione
22 dicembre 1933
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Versione
23 agosto 1962
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Versione
15 dicembre 1970
Art. 55.

( Art. 76, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10, R. decreto 25 agosto 1924, n. 1618 -- Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 ).

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1962, N. 1073, COME MODIFICATA DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868))

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1970
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