Articolo 60 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 59Articolo 61
Versione
22 dicembre 1933
Art. 60.

( Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 56, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).

I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle Universita' e Istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo piu' utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Universita' e Istituti.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente