Articolo 12 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 11Articolo 13
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22 dicembre 1933
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25 febbraio 2023
Art. 12.

( Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 ).

Il presidente del Consiglio d'amministrazione ((, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) ha la rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2023
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