Articolo 73 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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Versione
22 dicembre 1933
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Versione
15 novembre 1994
Art. 73.

( Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 09 MAGGIO 1994, N. 608))

La Commissione, con motivata relazione, propone al piu' tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarita' degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facolta' o alla Scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione.

La Facolta' o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarita' della procedura, da' corso, con suo decreto, alla nomina stessa se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori.

Qualora la designazione della Facolta' o della Scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non puo' essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facolta' o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia gia' professore di ruolo in un Istituto di grado universitario.
Entrata in vigore il 15 novembre 1994
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