Articolo 61 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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22 dicembre 1933
Art. 61.

Ai Consorzi universitari e' riconosciuta personalita', giuridica.
Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.
La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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