( Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).
Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 44. (87) (333) (352) (362) ((366))
Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio puo', con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000. (87) (333) (352) (358) (361) (362) ((366))
Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalita' deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale. (87) (333) (352) (358) (361) (362) ((366))
Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di aiutai sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.
--------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall' art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000". --------------- AGGIORNAMENTO (333)
Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 , ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che "I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni". --------------- AGGIORNAMENTO (352)
Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , nel modificare l' art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 9) che "I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo [...] comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952 , sono elevati a 300 milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (358)
Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 (in G.U. 24/02/1981, n. 54), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , che a sua volta modifica l' art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 820 milioni". --------------- AGGIORNAMENTO (361)
Il Decreto 19 settembre 1983 (in G.U. 29/08/1984, n. 237), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , che a sua volta modifica l' art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 1.300 milioni". --------------- AGGIORNAMENTO (362)
Il Decreto 9 ottobre 1985 (in G.U. 26/02/1986, n. 47), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , che a sua volta modifica l' art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a L. 1.580.000.000". --------------- AGGIORNAMENTO (366)
Il Decreto 28 agosto 1989 (in G.U. 6/8/1991, n. 183), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , che a sua volta modifica l' art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11, nono comma, del decreto- legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 1.777.000.000".