Articolo 149 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 148Articolo 150
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22 dicembre 1933
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25 febbraio 2025
Art. 149.

( Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812 ).

Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.
Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate.
((La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti)) .
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
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