Articolo 68 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
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Versione
22 dicembre 1933
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Versione
27 maggio 1945
Art. 68.

(Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).


Salvo il disposto dell'art. 81, ove una Facolta' o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Il concorso e' aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso e' per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice puo' richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una. prova pratica.

Quando le deliberazioni delle Facolta' o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Entrata in vigore il 27 maggio 1945
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