(Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).
Salvo il disposto dell'art. 81, ove una Facolta' o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))
Il concorso e' aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso e' per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice puo' richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una. prova pratica.
Quando le deliberazioni delle Facolta' o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.