Articolo 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48
Articolo 4
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1 aprile 2010
Art. 5. Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 1 aprile 2010
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