Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 luglio 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 luglio 1988 |
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- 1. CGA Regione Siciliana, sentenza 18 agosto 2025, n. 668https://www.eius.it/articoli/
FATTO Durante l'esecuzione di un appalto di lavori commissionato dal Comune di Montelepre per il recupero dei locali di pertinenza della Chiesa parrocchiale "Gesù, Maria e Giuseppe" sita nel territorio di Montelepre lungo la S.P. stazione Zucco-Bivio Giardinello e di proprietà della Curia arcivescovile, la Edilfond s.r.l. ha danneggiato la Chiesa intaccandone gli intonaci e gli apparati decorativi in stucco interni e, per siffatta ragione, è stata destinataria della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei suoi confronti dal Soprintendente ai BB.CC.AA. di Palermo nella misura di euro 15.000,00 ai sensi dell'art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Con il ricorso introduttivo del …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Dati provenienti dall'archivio anagrafico contenente i numeri di codice fiscale
Il Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari rende disponibili all'I.N P.S. e all'I.N.A.I.L., i dati relativi ai soggetti in possesso del codice fiscale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo dell' art. 9 del D.L. n. 536/1987 , e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (si veda nelle note alle premesse), l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
b) al fatturato I.V.A. denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di ommissioni o irregolarita';
c) alle dichiarazioni di cui all' art. 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni ed integrazioni (si veda la nota all'art. 4).
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Le comunicazioni di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale".
L'art. 18 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D P.R. n. 1124/1965, richiamato nel comma 4 dell'articolo soprariportato, e' cosi' formulato:
"Art. 18. - Ai fini dell'applicazione del presente titolo i comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attivita' nella rispettiva circoscrizione".
Note alle premesse:
- I primi due commi dell' art. 1 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) cosi' dispongono:
"1. I datori di lavoro non agricoli versano entro i termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicita', l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello e' approvato con il decreto di cui al comma 1".
- Per il testo dell' art. 9 del D.L. n. 536/1987 si veda la nota al titolo. - Articolo 2Art. 2. Dati provenienti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
e dalle dichiarazioni degli enti previdenziali
Il Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette rende disponibili all'I.N P.S. e all'I.N.A.I.L. i dati relativi al riepilogo generale dei quadri contenuti nei modelli 770 presentati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta.
L'I.N.A.I.L. e l'I.N P.S. rendono disponibili al Centro informativo delle imposte dirette, per l'utilizzo nell'ambito dell'anagrafe tributaria, i dati, su base annua, per ciascun datore di lavoro, relativi al numero dei dipendenti, alle retribuzioni imponibili e a quelle non imponibili, ai contributi dovuti ed al saldo versato, nonche', su richiesta dello stesso Centro informativo, i dettagli, a livello dei singoli dipendenti, dei dati contenuti nelle rilevazioni annuali.
L'I.N.A.I.L. rende disponibili al Centro informativo delle imposte dirette ed all'I.N P.S. i dati relativi ai soggetti ai quali sono state corrisposte indennita' e rendite a seguito di infortuni.
I dati risultanti dalla fase di acquisizione sono resi disponibili dal semestre successivo a quello di rilevazione. - Articolo 3Art. 3. Campione di valutazione del fatturato I.V.A.
Il Centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari rende disponibile all'I.N P.S. ed all'I.N.A.I.L., per ciascun anno d'imposta, l'elenco dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione I.V.A. e, successivamente, i dati relativi al fatturato I.V.A. delle aziende sulla base di un campione individuato dall'I.N P.S. e dall'I.N.A.I.L.
La formazione del campione avviene periodicamente secondo i seguenti criteri:
a) elenco dei soggetti individuati per codice fiscale;
b) categorie di soggetti individuati per codice di attivita' indicata nella dichiarazione I.V.A.;
c) soggetti appartenenti ad una o piu' province;
d) soggetti compresi in determinate fasce di volume d'affari.
I dati relativi all'elenco verranno forniti entro sei mesi dal completamento dell'acquisizione degli stessi da parte del Centro informativo e quelli relativi al fatturato dichiarato entro tre mesi dalla richiesta con l'annotazione delle dichiarazioni risultate irregolari ai controlli formali.