Articolo 17 del Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Articolo 16
Versione
30 dicembre 1993
Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1993
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