Articolo 7 del Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 dicembre 1993
Art. 7. Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori 1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonche' dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 , e' sostituito dal seguente:
"1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826 , dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947 , dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477 , e' sostituita dalla seguente:
'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)


Per ogni lire 100.000
o frazione di
lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere b) e c):
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 140

2) valori in moneta o verghe (**) 100

3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni 16

b) Conclusi direttamente tra banchieri
e privati, o con l'intervento di agenti
di cambio o banche iscritte all'albo di
cui al regio-decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile
1933, n. 504 , o commissionarie di borsa
o societa' di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 50
2) valori in moneta o verghe (**) 90
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)

c) Conclusi tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 12
2) valori in moneta o verghe (**) 40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)


(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.
(****) L'importa dovuta non puo' superare l'importo di lire 1.800.000'.".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1993
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