Art. 1.
L' art. 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dal seguente:
"Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private".
Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private".
L' art. 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dal seguente:
"Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private".
Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private".