Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 ottobre 1978
Art. 2.
Per i beni in entrata nel territorio doganale, il documento previsto dall'art. 1 e' sostituito dalla bolletta di importazione definitiva, ovvero da altro documento doganale che scorta i beni stessi, ovvero da un esemplare della relativa fattura sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di primo ingresso nel territorio dello Stato.
I beni destinati all'esportazione debbono essere accompagnati dalla bolletta di esportazione ovvero da un esemplare della fattura o, in mancanza di questa, dalla bolla di accompagnamento di cui all'art. 1; in quest'ultimo caso, un esemplare del documento, sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di uscita dal territorio doganale, e' restituito all'emittente a cura del vettore.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1978
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