Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627
Articolo 6Articolo 8
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21 ottobre 1978
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10 agosto 1982
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2 settembre 1984
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15 aprile 2000
Art. 7.

Il mittente e' responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.
Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'articolo 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L.
300.000.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 180.000.
La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente articolo 1.
Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo e' punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L.
1.500.000.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980 N. 882 .
Per le violazioni punite con una pena pecuniaria e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 10 MARZO 2000 N. 74))
(3a)

----------- AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti nell' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , nell' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51 , ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982".
Entrata in vigore il 15 aprile 2000
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