Art. 63.
Il Governo del Re ha facolta' di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902 n. 342 , e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
LACAVA.
CARCANO.
RAVA.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Il Governo del Re ha facolta' di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902 n. 342 , e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
LACAVA.
CARCANO.
RAVA.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.