Articolo 63 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 62
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22 agosto 1907
Art. 63.

Il Governo del Re ha facolta' di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902 n. 342 , e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
LACAVA.
CARCANO.
RAVA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907