Provvedimento: In base alle Disposizioni del tu delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265 (artt 368 e 369) ai titolari di farmacie cosiddette 'legittime, (cioe autorizzate a norma delle Disposizioni vigenti o delle leggi anteriori) era riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'Esercizio delle medesime, con facolta di trasferire la farmacia una volta tanto, per atto fra vivi o per successione, a condizione che il trapasso avvenisse a favore di farmacista iscritto all'albo. Tra le farmacie indicate, peraltro, quelle da considerare 'privilegiate' (antiche farmacie di stati preunitari) sono state assoggettate a disciplina diversa, costituita dalle Disposizioni dell'art 374, dello stesso …
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