Art. 1. 1. Le aziende produttrici di farmaci operanti in Italia che intendono portare in deduzione le spese indicate all' art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , riguardanti farmaci di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso art. 19 della predetta legge, devono inoltrare al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico, la seguente documentazione, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la manifestazione:
1) nome, ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che organizza direttamente o finanzia in tutto o in parte il convegno o congresso scientifico. Nel caso di piu' aziende associate allo scopo vanno indicati i dati per ogni azienda;
2) sede e data della manifestazione;
3) destinatari dell'iniziativa;
4) oggetto della tematica del convegno, con particolare riferimento alla connessione, anche se indiretta, tra la stessa e i farmaci prodotti dall'azienda;
5) attestazione del legale rappresentante che l'azienda produce i farmaci di cui all' art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;
6) qualificazione professionale, scientifica o universitaria dei relatori;
7) preventivo di spesa per manifestazione e previsione della copertura di costi, dedotta la quota a carico dei partecipanti;
8) gli elementi per valutare il particolare valore scientifico della iniziativa;
9) impegno, congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di legge, con il quale il legale rappresentante dell'azienda e l'organizzatore del convegno o congresso escludono finalita' pubblicitarie o promozionali dei prodotti dell'azienda che organizza il convegno o congresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 14 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalita' di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformita' ai criteri, stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto".
- Le lettere a) e b) del comma 4 dello stesso art. 19 della legge n. 67/1988 riguardano, rispettivamente, i "farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale" e i "farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalita' d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale da parte dello specialista".
- Il D.M. n. 423/1988 , abrogato dall'art. 8 del presente decreto e recante lo stesso titolo, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 1988.
- La legge n. 833/1978 ha istituito il Servizio sanitario nazionale.
- La legge n. 296/1958 ha istituito il Ministero della sanita'.
Nota agli articoli 1 e 5:
- Per il testo dell' art. 19, comma 14, della legge n. 67/1988 e per i riferimenti alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso articolo, si rinvia alle note alle premesse.
1) nome, ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che organizza direttamente o finanzia in tutto o in parte il convegno o congresso scientifico. Nel caso di piu' aziende associate allo scopo vanno indicati i dati per ogni azienda;
2) sede e data della manifestazione;
3) destinatari dell'iniziativa;
4) oggetto della tematica del convegno, con particolare riferimento alla connessione, anche se indiretta, tra la stessa e i farmaci prodotti dall'azienda;
5) attestazione del legale rappresentante che l'azienda produce i farmaci di cui all' art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;
6) qualificazione professionale, scientifica o universitaria dei relatori;
7) preventivo di spesa per manifestazione e previsione della copertura di costi, dedotta la quota a carico dei partecipanti;
8) gli elementi per valutare il particolare valore scientifico della iniziativa;
9) impegno, congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di legge, con il quale il legale rappresentante dell'azienda e l'organizzatore del convegno o congresso escludono finalita' pubblicitarie o promozionali dei prodotti dell'azienda che organizza il convegno o congresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 14 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalita' di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformita' ai criteri, stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto".
- Le lettere a) e b) del comma 4 dello stesso art. 19 della legge n. 67/1988 riguardano, rispettivamente, i "farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale" e i "farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalita' d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale da parte dello specialista".
- Il D.M. n. 423/1988 , abrogato dall'art. 8 del presente decreto e recante lo stesso titolo, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 1988.
- La legge n. 833/1978 ha istituito il Servizio sanitario nazionale.
- La legge n. 296/1958 ha istituito il Ministero della sanita'.
Nota agli articoli 1 e 5:
- Per il testo dell' art. 19, comma 14, della legge n. 67/1988 e per i riferimenti alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso articolo, si rinvia alle note alle premesse.