1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 ;
b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio, l'oro e l'argento;
c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioe' i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;
d) per "marchio di identificazione", il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;
e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega;
f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto;
g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II.
h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;
i) per "personale della camera di commercio" il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto;
l) per "registro", il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto;
m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto;
n) per "indennita' di mora", le indennita' previste all'articolo 7, comma 3, del decreto;
o) per "tipologia produttiva", la modalita' di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata;
p) per "laboratori di analisi", i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto;
((q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;))
r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto;
s) per "certificazione aggiuntiva", la facolta' riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformita' dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto;
s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;
s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.