(Trattamento economico)
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del presente Capo II spetta il seguente trattamento economico:
a) 1 - Compenso professionale orario di base:
- dal 1' Luglio 1988 = L. 16.OOO
- dal 1' Gennaio 1990 = L. 16.900
- dal 1' Gennaio 1991 = L. 17.000
a) 2 - Sul compenso orario di L. 16.OOO sono apportati per il
periodo dal 1' luglio 1988 al 31 dicembre 1988 aumenti del 2,50% (due e cinquanta per cento) per ogni biennio di anzianita' di servizio.
a) 3 - A decorrere dal 1' gennaio 1989 sui compensi di cui alla lettera a 1) sono apportati incrementi periodici per fasce
biennali di anzianita' nella misura costante del 6% (sei per
cento) fino a un massimo di otto fasce e successivi aumenti
biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computati sul valore dell'ottava fascia.
a) 4 - Gli incrementi di cui alle lettere a 2) e a 3) decorrono dal 1' giorno del mese successivo a quello del compimento del biennio di anzianita'.
a) 5 - Ai fini degli incrementi di cui alle lettere a 2) e a 3) e' valutabile la sola anzianita' maturata, in virtu' di incarico a tempo indeterminato - compreso il periodo di prova -
successivamente al 22.11.1979 e senza soluzione di continuita'. a) 6 - Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore
notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%.
b) - Quote di caro-vita.
Ai medici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'articolo 16 del D.P.R. n. 13 del 1' febbraio 1986 con le seguenti specificazioni:
b1) - l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con
cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
b2) - il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-
vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n.
38/86 e al D.P.R. n. 13/86 e' rappresentato dal compenso
professionale orario iniziale nelle misure stabilite dalla
lettera a1), moltiplicato per il numero delle ore di incarico
del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo
di 104 ore mensili. Detto tetto massimo e' elevato a 156 ore nei confronti dei medici di cui all'articolo 11 - comma 4;
b3) - il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1' maggio 1986;
Le quote di cui al presente punto b) non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi
automatici di adeguamento al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo.
Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in dipendenza
dell'incarico di cui sono titolari ai sensi del presente
accordo, non hanno diritto all'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico.
Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la
propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di
piu' UU.SS.LL., l'onere delle quote di caro-vita viene
ripartito,nel rispetto dei limiti di cui al punto b2)
proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del
numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite
dall'assessore regionale alla sanita' nella sua qualita' di presidente del comitato di cui all'articolo 28.
c) - Indennita' di piena disponibilita'.
Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo II, i quali
svolgano esclusivamente attivita' ai sensi del presente accordo e non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni
pubbliche o private, spetta un'indennita' di piena
disponibilita' per ogni ora risultante dalla lettera di
incarico, nella misura di L. 500 a decorrere dal 1' gennaio 1990 e di L. 1.000 dal 1' gennaio 1991.
L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri
istituti di carattere economico-normativo previsti dal presente Capo II, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui alla lettera b).
d) - Contributo previdenziale.
A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo
l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo
trimestralmente - con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si
riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei
medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del
Ministro del Lavoro 15.10.1976 e successive modificazioni, un
contributo del 22% (ventidue per cento), di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9% (nove per cento) a carico di
ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla
lettera a) e sulle quote di caro-vita di cui alla lettera b) e sull'indennita' di piena disponibilita' di cui alla lettera c).
e) - Indennita' chilometrica.
Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo II spetta in- fine, ove ne ricorrano le condizioni, l'indennita' chilometrica di cui all'articolo 5 - comma 4.
I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.
Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.
E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.