Articolo 28 del Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici
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Versione
24 marzo 1992
ART. 28
(Comitato consultivo zonale)
In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' UU.SS.LL., definito con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanita', e' costituito un comitato consultivo zonale.
Lo stesso provvedimento indica la sede del comitato.
Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici confermati di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo.
Il comitato e' composto da:
- l'assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
- tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'A.N.C.I.
regionale;
- quattro rappresentanti dei medici confermati ai sensi del Capo II; tali rappresentanti sono eletti tra i medici confermati
operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti.
Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine dei medici, avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
Oltre ai titolari, sono rispettivamente eletti e nominati con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o piu' titolari.
Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso daIl'assessore regionale alla sanita', che pro- cede alla nomina dei componenti.
Il comitato svolge tutti i compiti che gli sono demandati dal presente accordo.
Il comitato svolge, altresi', funzioni consultive in favore dell'assessore regionale alla sanita' e delle singole UU.SS.LL.
Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'assessore regionale alla sanita' o dalla U.S.L. interessata nel caso che la sede del comitato sia presso una U.S.L.
La regione, d'intesa con la U.S.L. interessata, nel caso che il comitato abbia sede presso un'U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del comitato zonale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale, individua, inoltre, presso i locali di cui sopra, l'albo per le affissioni e dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.
Entrata in vigore il 24 marzo 1992
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