Articolo 9 del Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 marzo 1992
ART. 9
(Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato)
Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 504/87 .
I comitati zonali aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli informativi di cui all'articolo 13, l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilita' e le limitazioni dell'attivita' oraria in rapporto allo svolgimento di altre attivita' compatibili.
Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni dal Presidente del comitato all'U.S.L. interessata, per i provvedimenti di competenza.
L'elenco suddetto e' trasmesso alle UU.SS.LL. e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente accordo.
Entrata in vigore il 24 marzo 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente