Articolo 8 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Articolo 7Articolo 9
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2 febbraio 2012
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25 agosto 2016
Art. 8. (( (Pene principali per le contravvenzioni). )) (( 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. ))
Entrata in vigore il 25 agosto 2016
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