Articolo 13 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 febbraio 2012
Art. 13. Disposizioni procedurali 1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, e' il Capo del compartimento marittimo.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti alla legge n. 689 del 1981 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2012
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