Articolo 27 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
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2 febbraio 2012
Art. 27. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) la legge 14 luglio 1965, n. 963 ;
b) l' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ;
c) l' articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 ;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 , e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6 , 7 , 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 ;
f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 .
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti alla legge n. 963 del 1965 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 102 del 1992 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 226 del 2001 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 1, commi 2 e 3, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 154 del 2004 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2012
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