Articolo 17 bis del Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
Articolo 22Articolo 18
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Art. 17-bis. (Sospensione di termini in materia di sanita') 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 , nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si applicano, ((fino al 30 aprile 2022)) , le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 , a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 , di cui al decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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