Articolo 80 bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 110Articolo 112
Versione
19 luglio 2020
>
Versione
17 agosto 2023
>
Versione
1 luglio 2025
Art. 80-bis. (( (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). )) ((1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il licenziamento))
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente