Articolo 263 bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 263Articolo 263
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19 luglio 2020
Art. 263-bis. (( (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato).)) (( 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e' inserito il seguente:
"3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attivita' pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
Entrata in vigore il 19 luglio 2020
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