Articolo 152 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 151Articolo 196
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Art. 152. Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni 1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il ((31 agosto)) 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai
soggetti di cui all' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  Le somme che
avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi
gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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