Articolo 86 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 59Articolo 60 bis
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19 maggio 2020
Art. 86.

Divieto di cumulo tra indennita'

1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all' articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 . Le suddette indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 .

Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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