Art. 86.
Divieto di cumulo tra indennita'
1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all' articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 . Le suddette indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 .
Divieto di cumulo tra indennita'
1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all' articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 . Le suddette indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 .