a) dell'avviso di decesso di cui all' articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ;
b) del certificato necroscopico di cui all' articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ;
d) dell'attestazione di nascita di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ;
e) della dichiarazione di nascita di cui all' articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 .
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ((al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile)) ;
b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), ((all'indirizzo)) disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)) , nelle more della messa a disposizione dei servizi ((dell'ANPR)) relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;
c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati ((nell'ANPR)) , che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ((e che non rientrano)) tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, ((lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022)) , concernente ((l'istituzione)) della medesima ANA;
d) all'ISTAT; 3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui ((al comma 3.)) 4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalita' tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.