2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 , acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all' articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall' articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , e' innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell' articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)) .