(( 1-bis. Con le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 , il Ministero della salute e' autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, e' autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalita' tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile )) 2. ((Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,)) , previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all' articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 , che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalita' di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonche' i tempi di conservazione dei dati trattati.
(( 2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attivita' relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili ))