a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";
b) al comma 2, la parola "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"sessanta".
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' ((di cui)) al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L' articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e' abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.