Articolo 47 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 31Articolo 48
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19 maggio 2020
Art. 47. Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia 1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al
piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. e' autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso societa' di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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