Articolo 151 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 148Articolo 152
Versione
19 maggio 2020
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Versione
23 marzo 2021
Art. 151.

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali

1. E' prorogato fino al ((31 gennaio 2022)) il termine finale della sospensione disposta dall' articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita', ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12. ((27))
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall' articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

------------ AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 5, comma 13) che "Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all' articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 23 marzo 2021
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