Art. 224. (Misure in favore della filiera agroalimentare) 1. All' articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";
b) al comma 4-bis, dopo le parole "per l'anno 2020", sono inserite le seguenti ", in alternativa all'ordinario procedimento,".
2. All' articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.";
b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente:
"3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e promozione, ((l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce)) una specifica classificazione merceologica delle attivita' di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.";
c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente:
"4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile , in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.".
3. All' articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 ((o, se successiva, dalla data di entrata in vigore)) del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.";
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e ((di)) Bolzano, sono definite le aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come ((risultanti)) dalle dichiarazioni di produzione.".
4. All' articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 , le parole "entro il termine di tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3 , e' sostituito dal seguente:
"3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.".
(( 5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , e' sostituito dal seguente:
"4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 , nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012 , in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" ))
a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";
b) al comma 4-bis, dopo le parole "per l'anno 2020", sono inserite le seguenti ", in alternativa all'ordinario procedimento,".
2. All' articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.";
b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente:
"3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e promozione, ((l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce)) una specifica classificazione merceologica delle attivita' di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.";
c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente:
"4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile , in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.".
3. All' articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 ((o, se successiva, dalla data di entrata in vigore)) del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.";
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e ((di)) Bolzano, sono definite le aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come ((risultanti)) dalle dichiarazioni di produzione.".
4. All' articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 , le parole "entro il termine di tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3 , e' sostituito dal seguente:
"3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.".
(( 5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , e' sostituito dal seguente:
"4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 , nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012 , in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" ))