Articolo 21 del Decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474
Articolo 20 bisArticolo 24
Versione
22 novembre 1987
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Versione
21 gennaio 1988
Art. 21. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Entrata in vigore il 21 gennaio 1988
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