Articolo 20 bis del Decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474
Articolo 20Articolo 21
Versione
21 gennaio 1988
Art. 20-bis. (( 1. I primi due commi dell' articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: 'In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente' ))
Entrata in vigore il 21 gennaio 1988
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