Art. 5. 1. Le disposizioni dell' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purche' abbiano conservato la residenza, .... e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data del sisma.
2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ... hanno titolo in sostituzione del proprietario all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni.
2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203 .
3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 , a far data dalla ultimazione dei lavori .
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto .
5. Per le unita' immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprieta' di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 , e' stabilito al 30 giugno 1988 .
6. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e' corrisposto anche ai proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . ((2)) 7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del fondo di cui all' articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni.
8. Le disposizioni di cui all' articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 14 ) che i termini per la presentazione del progetto di intervento, del comma 6-bis dell'art. 5, e dell'art. 23 del presente decreto-legge , sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989.
Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.
2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ... hanno titolo in sostituzione del proprietario all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni.
2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203 .
3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 , a far data dalla ultimazione dei lavori .
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto .
5. Per le unita' immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprieta' di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 , e' stabilito al 30 giugno 1988 .
6. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e' corrisposto anche ai proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . ((2)) 7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del fondo di cui all' articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni.
8. Le disposizioni di cui all' articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 14 ) che i termini per la presentazione del progetto di intervento, del comma 6-bis dell'art. 5, e dell'art. 23 del presente decreto-legge , sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989.
Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.