Articolo 7 del Decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474
Articolo 6Articolo 8
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22 novembre 1987
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21 gennaio 1988
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27 gennaio 1988
Art. 7. 1. ((I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati)) dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 , possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorita' di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981 .
Entrata in vigore il 27 gennaio 1988
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