Articolo 4 del Decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 novembre 1987
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Versione
21 gennaio 1988
Art. 4. 1. Il saldo del 15 per cento di cui all' articolo 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall' articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 , escluso il certificato di abitabilita'.
(( 2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.
Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti )) 3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro (( ventiquattro mesi )) , decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe (( non superiori complessivamente a sei mesi )) . Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria.
4. Per i provvedimenti gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonche' allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni.
(( 5. Il sindaco, in relazione all'entita' dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto dall' articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 . A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni e' elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e definita )) 6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima data.
Entrata in vigore il 21 gennaio 1988
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